Lecce: Salvatore Donadei, presidente della Camera Civile salentina su doppio mandato, CNF e Consulta, "Garantire la partecipazione attraverso il rinnovamento".

Secondo Salvatore Donadei "La querelle relativa alla legittimità del divieto del doppio mandato relativa ai consiglieri degli Ordini Forensi sembra non avere fine".

"Il Consiglio Nazionale Forense, infatti, con due ordinanze, nel sospendere i procedimenti di reclamo riguardanti le elezioni forensi svoltesi a Savona e a La Spezia, ha rimesso gli atti alla Consulta ritenendo rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma (art. 3, comma 3, L. 12.7.2013, n. 117, nell’interpretazione contenuta nel DL11.2.2019, n. 2, convertito con la L. 13.2.2019, n. 13) che ha stabilito che ai fini del computo del limite del doppio mandato si tiene conto anche dei mandati espletati anche prima dell’entrata in vigore della legge ordinamentale del 2012".

"Sulla vicenda - continua Donadei - si era espressa anche la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la pronuncia del 19 dicembre scorso, la quale aveva confermato la legittimità del divieto sancito dalla Legge. La vexata quaestio sembra prolungarsi nel tempo, nonostante fosse stato richiesto da più parti un intervento legislativo chiarificatore di ogni interpretazione".

"Evidentemente non è stato sufficiente l’intervento di interpretazione autentica, relativa al divieto del doppio mandato, o forse non è piaciuta l’interpretazione autentica. È lecito domandarsi se il tempismo del CNF sia scevro da qualsiasi interesse, quindi teso al solo fine di Giustizia, oppure se tale scelta sia più finalizzata ad accentuare un peso politico nelle grandi scelte dell’Avvocatura".

"L’esito del giudizio della Corte Costituzionale non sembra imprevedibile, alla luce del fatto che le norme costituzionali che si ritengono violate (art. 48 e 51 Cost.) attengono principalmente ai rapporti tra cittadini, pubblici uffici e politica. È vero che gli Avvocati sono pur sempre cittadini, ma è anche vero che si tratta di elezioni e quindi di incarichi che dovrebbero avere rilevanza solo all’interno dei consigli degli Ordini locali. Proprio per questo, attesa la rilevanza locale dei Consigli, appare corretta ed opportuna la regola del divieto del doppio mandato garantita dalla legge".

"A voler ipotizzare un parallelismo con la legge che impone il divieto del terzo mandato per i Sindaci, si può comprendere meglio come le regole di funzionamento di organismi democratici, devono avere come finalità non il garantire il mantenimento delle posizioni assunte, ma favorire il rinnovamento, teso a garantire il principio di uguaglianza e di effettiva partecipazione democratica di tutti gli Avvocati appartenenti agli Ordini professionali".

"Ad ogni buon conto Camera Civile, in attesa che la Corte adita possa giungere al suo insindacabile giudizio, ritiene rispettosamente che la garanzia di partecipazione degli iscritti, degli eletti e dei non eletti possa giungere attraverso le vigenti regole che impongono, a chi ha avuto già l’opportunità di rappresentare i colleghi per due mandati consecutivi, di concedere ad altri di proporsi come singoli, senza creare cordate, liste, sponsorizzazioni e senza poter esaltare particolari meriti, in uno stucchevole esercizio di sterile vanagloria".

"Lasciamo che il giudizio degli elettori Colleghi sia sempre libero e prescinda da posizioni prestabilite. È opportuno garantire la partecipazione attraverso il rinnovamento".

"Evidentemente negli ultimi anni, le poche assemblee e gran parte dei problemi cruciali dell’Avvocatura ancora irrisolti, hanno creato un distacco tra rappresentati e rappresentanti di categoria, taluni pure eletti in parlamento, ora si auspica una vera inversione di tendenza per creare le condizioni migliori per riformare in melius l’avvocatura e ripristinare un corretto rapporto tra tutti i Colleghi, nel segno dell’unità, da tutti predicata, da pochissimi praticata".

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