Una mozione urgente firmata dall'opposizione di Palazzo Balsamo contro il "Progetto di riqualificazione con ampliamento di “Porto Gaio" a Gallipoli. Sulla vicenda è stata indetta una Conferenza di Servizi relativa al procedimento per il rilascio di una concessione demaniale marittima con riunione fissata per il giorno giovedì 14 gennaio 2021 alle ore 10:30 come da nota Regione Puglia del 30.7.2020,
Nella mozione di Gallipoli Futura si afferma il diniego alla modificazione della destinazione urbanistica dell’area interessata con variante al PRG. per "totale carenza di interesse pubblico dell’opera presentata". La mozione reca la firma dei consiglieri comunali: Capogruppo Avv. Flavio Fasano e Consigliere Giuseppe Cataldi, entrambi di “Gallipoli Futura”.
COSA PREVEDE IL PROGETTO: Nel documento si fa riferimento al contenuto dell’interrogazione discussa in Consiglio comunale sul medesimo argomento e al fatto che la Società Porto Gaio srl abbia presentato in Regione il “progetto esecutivo” per la costruzione di un “porto” turistico che si sviluppa su una grande estensione di oltre 16 ettari e prevede imponenti opere di difficile rimozione: in particolare: una diga foranea della lunghezza di circa 600 ml., l’edificio A, per officine e svernamento, composto da n.2 capannoni della superficie di 1837 mq. e altezza di oltre 9 ml. All’interno degli edifici sono presenti tutti i servizi per il diportista (servizi igienici, locali commerciali, yacht-club, reception, sala di controllo, ristorante, foresteria), la logistica amministrativa e personale dipendente (uffici, servizi igienici, spogliatoi) e le officine per manutenzioni e svernamento (capannoni, officine). Il tutto per una superficie coperta di oltre 16.000 mq. e una volumetria superiore a 16.000 mc. La ricettività della nuova infrastruttura portuale è di 450 imbarcazioni fino a 40 m di lunghezza.
E' di tutta evidenza, si legge nel documento dell'opposizione di come il progetto contiene tutte queste tipologie di opere, tutte da considerare, secondo legge, come “opere di grande infrastrutturazione”; che le risposte fornite in Consiglio comunale non danno alcuna assicurazione sulla volontà del Sindaco di voler manifestare, nel merito dell’intervento, alcuna intenzione di considerare l’opera così come presentata, non conforme all’interesse pubblico generale della Città di Gallipoli, così anche nessuna certezza è stata fornita sui tempi ed i modi con i quali il Consiglio comunale, unico organo deputato a tale decisione sarà convocato per decidere.
I consiglieri fanno inoltre riferimento alle dichiarazioni rese dal Sindaco di Gallipoli, che il 27 settembre 2017 con nota prot. n. 0047667, in sede di “Conferenza di Servizi Istruttoria” sul progetto di massima dichiarava dapprima il progetto di che trattasi "… non idoneo a soddisfare in via combinata gli interessi pubblici …"; invece, senza alcun motivo, successivamente in data 23 maggio 2018 con nota prot. n. 0025222, sempre nella medesima “Conferenza di Servizi Istruttoria”, dichiarava: "… l'assenso di massima dell'Amministrazione Comunale alla localizzazione della nuova struttura portuale nella località richiesta, atteso che il progetto appare coerente con la migliore utilizzazione dell’area demaniale marittima nell'interesse pubblico generale …"
Ed è proprio in virtù di quest’ultimo parere espresso che la citata “Conferenza di Servizi Istruttoria” veniva dichiarata conclusa in data 23 luglio 2018 con “esito favorevole”; considerato come: l’interesse pubblico nel diritto amministrativo non è mai un “a priori” ma è sempre la «risultante» di un “procedimento” nell’ ambito del quale avviene la comparazione/bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti nella decisione pubblica; "… in relazione all’esercizio del potere di pianificazione urbanistica ed alla natura della motivazione delle scelte in tal modo effettuate Questa Sezione, con sentenza 10 maggio 2012 n. 2710 (successivamente più volte riconfermata nelle sue motivazioni), ha già avuto modo di osservare che il potere di pianificazione urbanistica del territorio (…) il cui esercizio è normalmente attribuito, pur nel contesto di ulteriori livelli ed ambiti di pianificazione, al Comune – non è limitato alla individuazione delle destinazioni delle zone del territorio comunale, ed in particolare alla possibilità e limiti edificatori delle stesse. Al contrario, tale potere di pianificazione deve essere rettamente inteso in relazione ad un concetto di urbanistica che non è limitato solo alla disciplina coordinata della edificazione dei suoli ( …) ma che, per mezzo della disciplina dell’utilizzo delle aree, realizzi anche finalità economico – sociali della comunità locale (non in contrasto ma anzi in armonico rapporto con analoghi interessi di altre comunità territoriali, regionali e dello Stato), nel quadro di rispetto e positiva attuazione di valori costituzionalmente tutelati.
Valutato ancora come: il progetto di che trattasi presenta un “quadro economico” dell’intervento pari ad € 434 800,00 ed è affermato, dallo stesso soggetto privato proponente, che "non risulta conforme alle previsioni del vigente PRG, trattandosi di porto destinato al diportismo e non alla pesca come programmato dal PRG, oltre ad incongruenze localizzate sulle aree a terra. Pertanto richiede una modificazione della destinazione urbanistica dell’area interessata attraverso l’approvazione di una Variante al PRG…."; la porzione di demanio marittimo occupata dalle attrezzature della Porto Gaio è stata assentita con concessione alla “PORTO GAIO” s.r.l. n. 24/2006 C-622, unificata 9/2007, 10/2007, 55/2009. Nel sito è già presente un approdo per il diportismo, caratterizzato da un bacino d’acqua interno, destinato all’ormeggio per manutenzioni, e uno specchio acqueo esterno, attrezzato con pontile galleggiante per l’ormeggio e il transito.
Con istanza indirizzata al Servizio Regionale competente, la Società “Porto Gaio S.r.l.”, con sede in Gallipoli, alla via Lecce n. 153, ha chiesto l’affidamento in concessione, per la durata di anni trenta, di un'area demaniale marittima a terra e di uno specchio acqueo per una superficie complessiva di 157.497,38, per la "riqualificazione infrastrutturale”, architettonica ed ambientale dell'area in cui insiste già la concessione demaniale marittima intestata alla Società “Porto Gaio Srl"; La Commissione Locale Paesaggio in data 11.06.2018 evidenzia che “tutta la documentazione in possesso del1'A.C. portata in Commissione Paesaggistica risulta datata Luglio 2009 e pertanto non adeguata a quanto richiesto dal PPTR vigente.” Pertanto, “Al fine di esprimere parere di competenza si richiede tutta la documentazione secondo le indicazioni dei PPTR. Si fa presente che dovrà essere avviate le procedure di VIA e VAS secondo le norme vigenti.”
Il Comune di Gallipoli con nota a firma del Funzionario responsabile dei Provvedimenti Dr.ssa Paola Vitali, (prot. n. 0029060 del 13/06/2018) comunica che "... L'intervento proposto costituisce di fatto una Variante puntuale (seppure in parte ricada, come detto su punto di ormeggio esistente) rispetto alle previsioni urbanistiche dell'area di intervento, poiché gli interventi progettati non sono conformi alle previsioni della vigente strumentazione urbanistica (PRGC, Piano del Porto). Questo Ufficio si riserva di esprimere il proprio parere di ammissibilità urbanistico - edilizia ex art. 5, comma 2, lett. b) DPR 509/97 solo a seguito de/l'acquisizione di tutta la documentazione sopra richiesta e della conclusione delle procedure di VIA-VAS e di conformità paesaggistica e al PPTR preliminari alla Delibera di Consiglio Comunale, trattandosi come detto di intervento in Variante alla strumentazione urbanistica".
Il progetto, allo stato, non è stato sottoposto a procedura VIA, né a valutazione VINCA. La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è un insieme di procedure a cui vengono sottoposti (e accompagnano nell'iter autorizzativo) i progetti di impianti oppure opere o interventi, onde prevedere l'eventuale impatto ambientale, stimarne l'intensità, valutare possibili alternative o identificare misure ed azioni per mitigarne gli effetti.
E' un processo autorizzativo che segue un iter definito che interessa le Regioni e/o il Ministero dell'Ambiente, a seguito della redazione accurata dello Studio di Impatto per le componenti ambientali (aria, acqua, suolo, fauna, flora, biodiversità etc), indispensabile per il buon esito dell'iter.
La Valutazione di incidenza ambientale (VINCA) è un particolare tipo di analisi obbligatoria per valutare tutte quelle opere, progetti o azioni che possono incidere, direttamente o indirettamente, su un Sito di Interesse Comunitario (SIC) o su una Zona di Protezione Speciale (ZPS), che fanno parte della Rete Natura 2000.
Atteso che l’intervento è di grande estensione e incide fortemente sull’ambiente. alla luce delle immediate ed apparenti “criticità” che il progetto presenta sotto diversi aspetti; considerata la prevalenza dell'interesse pubblico con la conseguente sua dimostrazione in termini economici e non solo, imprescindibile per qualsiasi positiva valutazione da effettuarsi sulla base dei benefici che il privato promotore del progetto ricaverebbe nel corso degli anni di valenza della concessione e che dovrebbero in parte essere riconosciuti alla comunità come ristoro dei sacrifici ambientali e di utilizzazione del territorio; ritenuto che la Città di Gallipoli merita un porto turistico “comunale” e pubblico, realizzato semmai in sinergia col “privato” ma solo attraverso procedure di gara ad evidenza pubblica.
I consiglieri di Gallipoli Futura propongono al Consiglio di impegnare il Sindaco e la Giunta comunale a fornire al Dirigente gli indirizzi necessari perché, in ordine alla vicenda “Porto Gaio Srl” fornisca il parere negativo dichiarando che il progetto sottoposto a “Conferenza di Servizi” non è idoneo a soddisfare in via combinata gli interessi pubblici alla valorizzazione del territorio comunale ed alla tutela del paesaggio e dell’ambiente, nonché alla migliore utilizzazione dell’area demaniale marittima nell’interesse pubblico generale.